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Forum del Regno delle Due Sicilie sui Regni Rinascimentali
 
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 Terra di Lavoro

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Femmina
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MessaggioTitolo: Terra di Lavoro   Terra di Lavoro Empty9/3/2009, 9:41 am

Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Provincia di Terra di Lavoro e La Provincia degli Abruzzi

Nella loro grande saggezza, i Signori Kiweg I il Silente, Principe della Terra di Lavoro, e Francesco I Sforza detto Saruman87, Principe degli Abruzzi, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Provincia di Terra di Lavoro e della Provincia degli Abruzzi, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato.

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito..

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - Della cooperazione dei funzionari
Collaborazione è richiesta tra le autorità giudiziarie di entrambi i paesi affinché le leggi sia del ricorrente che del rispondente siano rispettate.
I funzionari giudiziari (Pubblico ministero, Giudice, Sergente, Capitano e Prefetto) coopereranno:
1. Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
2. Facendo rispettare la legge quando un criminale è nei territorio di uno dei paesi contraenti e un crimine è stato commesso.

Articolo V - Della richiesta

Emessa da un funzionario del paese ricorrente, è formulata come segue:
Citazione:
Paese: _________

Natura della richiesta: Condivisione informazioni/Applicazione della legge

Richiedente (nome, funzione):

Data:

Accusato (nome):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine:

Richiesta n°: (solo in caso di Condivisione informazioni)

Profilo dell’accusato:


Articolo VI - Delle disposizioni allegate
Le disposizioni allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti di entrambi i paesi. I Ciambellani dei contraenti archivieranno i procedimenti.

Articolo VII - Degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento di ogni clausola del presente trattato libera l’altra parte dal suo impegno finché una compensazione sia stata fatta/altrimenti un accordo può essere trovato.

Articolo VIII - Della cancellazione del trattato
Per cancellare: Una lettera da un Signore sarà inviata all’altro Signore. Questo ha 4 giorni lavorativi per rispondere. Se una risposta ufficiale non arriverà questo trattato sarà considerato cancellato. I contraenti si impegnano a pubblicare una dichiarazione ufficiale e formale nella Taverna del Paese.

Articolo IX - Della modifica del trattato
Una completa o parziale riscrittura del trattato o anche la sua cancellazione può essere decisa di comune accordo.

Articolo X - Dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. Entro un mese dalla ratifica il trattato può essere annullato unilateralmente da un contraente senza conseguenze tramite dichiarazione pubblica.

Articolo XI - Il presente trattato si applica per i reati e crimini commessi dopo la sua firma.


Firmato il 28 maggio 1456

Per la Provincia degli Abruzzi

Francesco I Sforza detto Saruman87, Principe della Provincia degli Abruzzi
Marianna Lutetiae Foscari, Gran Ciambellano della Provincia degli Abruzzi


Terra di Lavoro Abruvdq8

Per la Provincia di Terra di Lavoro:

Arimanno De' Medici, Gran Ciambellano e Portavoce Ufficiale della Provincia di Terra di Lavoro

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Femmina
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MessaggioTitolo: Re: Terra di Lavoro   Terra di Lavoro Empty9/3/2009, 10:25 am

Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEGLI ABRUZZI E TERRA DI LAVORO



1-I



L'ambasciata della Provincia degli Abruzzi in Terra di Lavoro è cosiderata territorio sovrano della Provincia degli Abruzzi.

L'ambasciata della Provincia Terra di Lavoro negli Abruzzi è considerata territorio sovrano della Provincia Terra di Lavoro



2-I

L'ambasciatore degli Abruzzi dispone dell'immunità diplomatica su tutto
il territorio definito appartenente alla Provincia Terra di Lavoro.

L'ambasciatore di Terra di Lavoro dispone dell'immunità
diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Provincia
degli Abruzzi.



2-II

In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore degli
Abruzzi in Terra di Lavoro, il Principe della Provincia degli Abruzzi
può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole
possa essere incriminato e condannato.

In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di
Terra di Lavoro negli Abruzzi, il Principe della Provincia Terra di
Lavoro può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il
colpevole possa essere incriminato e condannato.



3-I

La Provincia degli Abruzzi autorizza la libera circolazione su
tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Terra di Lavoro.

La Provincia Terra di Lavoro autorizza la libera circolazione su
tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore degli Abruzzi.



4-I

La Provincia degli Abruzzi si impegna a proteggere e ad aiutare
l'ambasciatore di Terra di Lavoro su tutto il suo territorio e in ogni
situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne
formula esplicita domanda.

La Provincia Terra di Lavoro si impegna a proteggere e ad aiutare
l'ambasciatore deglii Abruzzi su tutto il suo territorio e in ogni
situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne
formula esplicita domanda.



5-I

Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il
presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta
all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una
settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.





Fatto a L'Aquila, il 21 Ottobre 1456



Per La Provincia degli Abruzzi

Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros

Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman



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Per la Provincia Terra di Lavoro

Ciambellana Heria Velle d'Altavilla

Principessa Giocasta della Groana



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MessaggioTitolo: Re: Terra di Lavoro   Terra di Lavoro Empty9/3/2009, 8:36 pm

Citazione :
Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Provincia degli Abruzzi e la Provincia Terra di Lavoro



Nella loro grande saggezza, Ferdinando Asburgo D'Argovia detto
Jesusman, Principe degli Abruzzi, e Giocasta della Groana, Principessa
di Terra di Lavoro, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente
trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della
Provincia degli Abruzzi e della Provincia Terra di Lavoro, con
l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia



Articolo I

Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei
confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei
due contraenti, che si trovi in terra straniera oppure, per sfuggire
alla giustizia, si sia recato nel territorio dell’altro contraente,
dovrà, su domanda di una delle parti, essere ricercato e preso,
dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure
messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale
l'individuo sia stato arrestato.



Articolo II

Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra
procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo
stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla
giustizia del contraente ricorrente, essendo il giudizio svolto per e
da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.



Articolo III

Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi
di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo
trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico
dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare
apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.



Articolo IV

I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti
contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri,
Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinchè le leggi
dei due paesi siano rispettate, in particolare:



- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia
stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due
contraenti.
La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una
richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa
sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:



Citazione :
Ducato/Provincia di _________

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo V

In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al
presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme può
aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.



Articolo VI

Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo
dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed
i loro popoli.
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare
pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente.
Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto.
Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è
considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si
impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa
l'abrogazione del contratto.



Firmato all'Ambasciata della Provincia degli Abruzzi a L'Aquila il 29 Ottobre 1456



In nome della Provincia degli Abruzzi:

Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros

Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman



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In nome della Provincia di Terra di Lavoro

Ciambellana Heria Velle d'Altavilla

Principessa Giocasta della Groana



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