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 Milano

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Femmina
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Data d'iscrizione : 05.03.09

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MessaggioTitolo: Milano   Milano Empty9/3/2009, 8:24 pm

Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEGLI ABRUZZI E DUCATO DI MILANO



1-I

L'ambasciata della Provincia degli Abruzzi a Milano è considerata territorio sovrano della Provincia degli Abruzzi.

L'ambasciata del Ducato di Milano negli Abruzzi è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano



2-I

L'ambasciatore degli Abruzzi dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

L'ambasciatore di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il
territorio definito appartenente alla Provincia degli Abruzzi.



2-II

In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore degli
Abruzzi a Milano, il Principe della Provincia degli Abruzzi può
decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole
possa essere incriminato e condannato.

In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di
Milano negli Abruzzi, il Principe del Ducato di Milano può decidere di
togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere
incriminato e condannato.



3-I

La Provincia degli Abruzzi autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Milano.

Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore degli Abruzzi.



4-I

La Provincia degli Abruzzi si impegna a proteggere e ad aiutare
l'ambasciatore di Milano su tutto il suo territorio e in ogni
situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne
formula esplicita domanda.

Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare
l'ambasciatore degli Abruzzi su tutto il suo territorio e in ogni
situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne
formula esplicita domanda.



5-I

Se uno dei due Regni firmatari desiderasse annullare il presente
trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro.
Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la
ricezione della suddetta comunicazione.





Fatto a Milano, il 28 Ottobre 1456





Per La Provincia degli Abruzzi:



Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros

Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman



Milano F_Abverdem_2ad067c



Per Il Ducato di Milano:



Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano

Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano



Milano Sigilloducef8
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Femmina
Numero di messaggi : 87
Data d'iscrizione : 05.03.09

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MessaggioTitolo: Re: Milano   Milano Empty9/3/2009, 8:26 pm

Citazione :
Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Provincia degli Abruzzi e il Ducato di Milano



Nella loro grande saggezza, Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman, Principe degli Abruzzi, e

Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di
Milano, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di
cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Provincia degli
Abruzzi e del Ducato di Milano, con l'intento di instaurare e
preservare una duratura amicizia.



Articolo I

Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei
confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei
due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodiché,
con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a
giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale
l'individuo sia stato arrestato.



Articolo II

Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra
procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo
stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla
giustizia del contraente ricorrente, essendo il giudizio svolto per e
da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.



Articolo III

Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi
di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo
trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico
dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare
apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.



Articolo IV

I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti
contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri,
Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinche le leggi
dei due paesi siano rispettate, in particolare



- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia
stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due
contraenti.
La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una
richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa
sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:



Citazione:

Ducato/Provincia di _________

Natura della richiesta:

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:




Articolo V

In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al
presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme
all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione
della parte danneggiata.



Articolo VI

Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo
dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed
i loro popoli.
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare
pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente.
Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto.
Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è
considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si
impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa
l'abrogazione del contratto.



Firmato a Milano il 3 Novembre 1456



In nome della Provincia degli Abruzzi:



Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros

Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman



Milano F_Abverdem_2ad067c



In nome del Ducato di Milano:



Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano

Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano



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