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 Genova

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Femmina
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Data d'iscrizione : 05.03.09

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MessaggioTitolo: Genova   Genova Empty9/3/2009, 8:37 pm

Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEGLI ABRUZZI E DI GENOVA



1-I

L'ambasciata della Provincia degli Abruzzi a Genova è cosiderata territorio sovrano della Provincia degli Abruzzi.

L'ambasciata della Repubblica di Genova negli Abruzzi è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.



2-I

L'ambasciatore degli Abruzzi dispone dell'immunità diplomatica su tutto
il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.

L'ambasciatore della Repubblica di Genova dispone dell'immunità
diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Provincia
degli Abruzzi.



2-II

In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore degli
Abruzzi a Genova, il Principe della Provincia degli Abruzzi può
decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole
possa essere incriminato e condannato.

In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di
Genova negli Abruzzi, il Principe della Repubblica di Genova può
decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole
possa essere incriminato e condannato.



3-I

La Provincia degli Abruzzi autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Genova.

La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore degli Abruzzi.



4-I

La Provincia degli Abruzzi si impegna a proteggere e ad aiutare
l'ambasciatore di Genova su tutto il suo territorio e in ogni
situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne
formula esplicita domanda.

La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare
l'ambasciatore degli Abruzzi su tutto il suo territorio e in ogni
situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne
formula esplicita domanda.



5-I

In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di
Genova può esigere la partenza dell'ambasciata degli Abruzzi.
L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il
territorio di Genova.

In caso di necessità imminente, il Principe degli Abruzzi può
esigere la partenza dell'ambasciata di Genova. L'ambasciatore dispone
quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio degli
Abruzzi.



6-I

Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il
presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta
all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una
settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.





Fatto a Genova, il 9 Novembre 1456



Per La Provincia degli Abruzzi

Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros

Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman

Ambasciatore Jointparty

Genova F_Abverdem_2ad067c



Per la Repubblica di Genova



Ruggero "Margab" d'Altavilla, Marchese di Famagosta e Visconte di Bogliasco, Doge di Genova

Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano di Genova

Tancredi "Altarius" d'Altavilla, Ambasciatore genovese negli Abruzzi



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Femmina
Numero di messaggi : 87
Data d'iscrizione : 05.03.09

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MessaggioTitolo: Re: Genova   Genova Empty9/3/2009, 8:38 pm

Citazione :
Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Provincia degli Abruzzi e la Repubblica di Genova



Nella loro grande saggezza, Ferdinando Asburgo D'Argovia detto
Jesusman, Principe degli Abruzzi, e Ruggero "Margab" d'Altavilla,
Principe di Genova, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente
trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della
Provincia degli Abruzzi e della Repubblica di Genova, con l'intento di
instaurare e preservare una duratura amicizia



Articolo I

Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei
confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei
due contraenti, che si trovi in terra straniera oppure, per sfuggire
alla giustizia, si sia recato nel territorio dell’altro contraente,
dovrà, su domanda di una delle parti, essere ricercato e preso,
dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure
messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale
l'individuo sia stato arrestato.



Articolo II

Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra
procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo
stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla
giustizia del contraente ricorrente, essendo il giudizio svolto per e
da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.



Articolo III

Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi
di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo
trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico
dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare
apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.



Articolo IV

I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti
contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri,
Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinchè le leggi
dei due paesi siano rispettate, in particolare:



- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia
stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due
contraenti.

La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è
una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla
messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:



Repubblica /Provincia di _________

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Scheda d'identità di o degli individui:



Articolo V

In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al
presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme può
aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.



Articolo VI

Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo
dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed
i loro popoli.

Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà
fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente.
Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto.
Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è
considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si
impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa
l'abrogazione del contratto.



Firmato all'Ambasciata della Provincia degli Abruzzi a L'Aquila il 13 Novembre 1456



In nome della Provincia degli Abruzzi:



Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros

Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman

Ambasciatore Jointparty



Genova F_Abverdem_2ad067c





In nome della Repubblica di Genova:



Ruggero "Margab" d'Altavilla, Marchese di Famagosta e Visconte di Bogliasco, Doge di Genova

Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano di Genova

Tancredi "Altarius" d'Altavilla, Ambasciatore genovese negli Abruzzi



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